Cos'è
È il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e non, ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui questa istituzione scolastica ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.
L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”).
A cosa serve
Il diritto di accesso
Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
- Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016.
- Accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016.
Come si accede al servizio
Accesso civico semplice art. 5 c. 1, D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico semplice, introdotto dall’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
FOIA (Freedom of Information Act) – Accesso civico generalizzato art. 5 c. 2, D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
Responsabile della trasparenza dell'I.C. "F. Prudenzano": Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Laguardia
L’istanza, sia che sia di accesso civico semplice sia che sia di accesso civico generalizzato, va presentata utilizzando il modulo in allegato.
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Titolare del potere sostitutivo: Dirigente USR Puglia: dott. Giuseppe Silipo (in caso di inerzia da parte del Responsabile della trasparenza)
Recapito telefonico: 080.5506111
Posta Elettronica Istituzionale: direzione-puglia@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: drpu@postacert.istruzione.it